Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 24/07/1977 n. 616

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le forze armate ed i corpi di polizia, per il corpo degli agenti di custodia e per il corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei servizi dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente. Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello stato in ordine agli en ti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non ché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la desi gnazione da parte del ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello stato. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui allo art.8 del decreto del presidente della repubblica 19 marzo 1955, n.520, da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art.28. Istituti a carattere scientifico Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo stato sentite le regioni interessate. Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato. Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del ministro per la sanità di concerto con il ministro per la pubblica istruzione.

Art.29. Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall’art.16 della legge 12 febbraio 1968, n.132, e dall’art.1, terzo e quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n.9 .nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale galliera di genova e dell'ordine mauriziano.

Art.30. Competenze dello stato Sono di competenza dello stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi internazionale:marittima, aerea e di frontiera;l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;

d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, la importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n.685 ;

e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico;la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;

i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644 ;

m) la disciplina della organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;

o) l'istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n.519 ;

p) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;

q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;

r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;

s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie;le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;

t) gli ordini e i collegi professionali;

u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.

Art.31. Funzioni delegate È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art.30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n.174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall’art.32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e dallo art.45 del decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n.320 . Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il governo po trà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;

b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

c) il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti;il controllo sulla radioattività ambientale;

d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Il ministero della sanità può provvedere alla costituzione e alla conservazio ne di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

Art.32. Attribuzioni dei comuni Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell’art.118, primo comma, della costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo stato, alle regioni e alle province. Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalità delle prestazioni. Le leggi regionali disciplinano altresì l'attribuzione in proprietà o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonché l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente

articolo. Si applica il disposto dell'art.26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

Art.33. Attribuzioni della provincia La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.

Art.34. Attribuzioni aggiuntive Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza, sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dall'1 gennaio 1979. Capo V - Istruzione artigiana e professionale

Art.35. Istruzione artigiana e professionale Le funzioni amministrative relative alla materia “istruzione artigiana e professionale” concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed allo orientamento professionale, per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive, ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.

Art.36. Specificazione Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al prece dente articolo le attività relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n.153 ;alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.426 ;alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attività di formazione professionale di cui all’art.8 del decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n.10 ;alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n.264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n.2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di monteporzio catone. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

 

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